L’agente che recede dal contratto, di regola, non ha diritto alle indennità di cessazione del rapporto, né all’indennità di legge (ex art. 1751 c.c.), né alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica (previste dagli accordi economici collettivi, c.d. AEC); conserva, invece, tale diritto in caso di recesso del preponente.
Solo l’indennità di risoluzione del rapporto (prevista dagli AEC e versata dal preponente ad Enasarco, c.d. FIRR) spetta anche in caso di recesso dell’agente.
Se questa è la regola, due – per quanto qui interessa – sono le eccezioni.
In primo luogo, se a recedere è il preponente, le indennità (ex art. 1751 c.c., suppletiva e meritocratica) non spettano “quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, definizione che richiama quella di giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c. In altre parole, per evitare di dover versare le indennità di fine rapporto, il preponente deve recedere per giusta causa.
Viceversa, in caso di recesso dell’agente, le predette indennità sono dovute se tale recesso è “giustificato da circostanze attribuibili al preponente”.
A tal proposito, si osserva che non occorre – affinché siano riconosciute all’agente le indennità in questione – che il recesso dell’agente sia avvenuto per giusta causa, contrariamente a quanto appena detto in tema di recesso del preponente.
La giurisprudenza ha affermato che “la diversa formulazione rispetto al recesso del preponente per giusta causa porta a ritenere che basta un comportamento meno grave di quello che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto perché l’agente mantenga il diritto all’indennità” (Cassazione civile sez. lav., 02/09/2013, n. 20089).
In altre parole, l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto, certamente in caso di recesso per giusta causa, ma anche in caso di recesso per circostanze che – pur non integrando gli estremi della giusta causa – siano comunque attribuibili al preponente.
Anzi, parrebbe sufficiente anche un inadempimento lieve; addirittura, l’agente potrebbe mantenere il diritto all’indennità anche se il suo recesso sia determinato da una situazione oggettiva, non richiedendo nemmeno che tale recesso trovi ragione in un inadempimento imputabile al preponente, potendo ipotizzarsi un’interpretazione estensiva, che dia rilevanza anche a comportamenti o fatti obiettivi riconducibili (“attribuibili”) alla sfera del preponente, anche non illeciti o non colposi (ad es. il calo della produzione, la chiusura aziendale, difficoltà economiche dell’impresa o quant’altro di analogo).