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LE DIMISSIONI PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE

Dal 12/3/2016, le dimissioni devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, mediante una procedura telematica (sul sito https://servizi.lavoro.gov.it, accessibile in autonomia, tramite SPID, o con l’assistenza di un patronato), con possibilità di revoca (sempre on line) entro 7 giorni dalla trasmissione.

Dal 12/1/2025, l’obbligo di trasmissione telematica non si applica e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, in caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o – in mancanza di previsione del CCNL – oltre quindici giorni (art. 19 della legge 203/2024).

Decorso il periodo di assenza ingiustificata, prima di comunicare la cessazione del rapporto, per dimissioni, al Centro per l’Impiego, il datore di lavoro deve trasmettere una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale può avviare delle verifiche in merito, ad esempio contattando il dipendente, per appurare l’effettività dell’assenza ingiustificata.

La finalità della norma è di evitare che il dipendente abbandoni il lavoro, omettendo di inviare telematicamente le dimissioni, mirando – piuttosto – a farsi licenziare, per accedere alla NASPI (indennità di disoccupazione). Infatti, la NASPI spetta solo nei casi di disoccupazione involontaria e, pertanto, non spetta in caso di dimissioni, mentre spetta nel caso di licenziamento per giusta causa (anche, ad es., per assenza ingiustificata).

È fatta salva la prova (contraria), a carico del lavoratore, dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di “comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Si tratta, pertanto, di una presunzione relativa, che scatta al ricorrere dell’assenza del dipendente e che ammette la suddetta prova contraria.

Da notare che la norma fa espresso riferimento, quanto alla prova contraria, alla sola impossibilità di comunicazione dei motivi che giustificano l’assenza.

Tuttavia, c’è da chiedersi se il dipendente possa dare anche la prova contraria (rispetto alla sua intenzione di dimettersi), allegando, ad esempio, un’eccezione di inadempimento (vale a dire sostenendo di essersi rifiutato di lavorare come conseguenza dell’inadempimento datoriale, in attesa che il datore vi mettesse fine) oppure, addirittura, di aver subito un licenziamento orale, ciò che rovescerebbe completamente la situazione.

Il dipendente che sia considerato dimissionario, in seguito del protrarsi dell’assenza ingiustificata, subirà la trattenuta dell’indennità di mancato preavviso; qualora, invece, dia la prova di aver rassegnato delle dimissioni per giusta causa avrà diritto al pagamento di tale indennità.