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LA NASPI: REQUISITI DI ACCESSO E DURATA

La NASPI (trattamento di disoccupazione a carico dell’INPS) è riconosciuta ai lavoratori che:

a) abbiano perso involontariamente il lavoro per effetto di:

  • licenziamento (anche disciplinare),
  • dimissioni per giusta causa,
  • dimissioni della lavoratrice madre entro l’anno di vita del bambino,
  • risoluzione consensuale dinanzi all’Ispettorato del Lavoro (ITL), all’esito della procedura preventiva al licenziamento (ex art. 7 l. 604/66),
  • dimissioni o risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di un trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più,
  • scadenza del termine

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

Tuttavia, dal 1/1/2025, il dipendente che nei dodici mesi precedenti all’evento per il quale avrebbe diritto alla NASPI (ad es. un licenziamento), abbia interrotto un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per dimissioni o per risoluzione consensuale – deve possedere tredici settimane di contribuzione da tale precedente cessazione (art. 1, c. 171, l. 207/2024).

In altre parole, il contatore delle tredici settimane si azzera se – nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria del rapporto – l’interessato si è dimesso dal precedente rapporto di lavoro (o lo abbia risolto consensualmente).

Pertanto, se il dipendente perde il nuovo lavoro, entro dodici mesi, la NASPI spetta solamente se tale rapporto è durato almeno 13 settimane.

Si tratta di una norma antielusiva (per evitare che il dipendente dimissionario si faccia assumere da un altro datore di lavoro compiacente, che lo licenzi poco dopo, per ottenere la NASPI).

La norma, tuttavia, disincentiva anche la genuina volontà di cambiare lavoro, alla ricerca di migliori opportunità di guadagno o di carriera. Si pensi alla possibilità che la nuova lettera di assunzione preveda un patto di prova della durata inferiore a 13 settimane: in caso di mancato superamento della prova, si perderà la NASPI.

La novità non dovrebbe incidere sulla durata della NASPI. Una volta accertata la sussistenza del requisito contributivo di 13 settimane dovrebbe operare la norma “generale”, per cui la NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, esclusi i periodi di contribuzione già utilizzati per fruire di precedenti prestazioni di disoccupazione.

Pertanto, la durata massima della NASPI sarà di due anni nel caso in cui l’interessato abbia maturato una anzianità contributiva di quattro anni, precedenti alla cessazione del rapporto.